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Prevenzione emergenza caldo anno 2026 Bollettino per i giorni 21, 22 e 23 Luglio

PREVENZIONE EMERGENZA CALDO ANNO 2026 
CALL CENTER REGIONALE INFORMANZIANI 800.59.32.35


Data:
Martedì, 14 Luglio 2026

Descrizione

Raccomandazioni e indicazioni da mettere in atto in un’ottica di prevenzione

Si ricorda che  in vigenza l'Ordinanza Regione Liguria n. 1/2026 del 29 maggio u.s.:


 1. E' vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei canteri edili in cui si svolgono attività all’aperto ed affini, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con DGR n.318 del 3 luglio 2025, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore,
2. 
le prescrizioni non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l’adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;


 3. in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;


 4. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.



Documenti allegati

A cura di

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Ultimo aggiornamento

21/07/2026 15:02




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